Il 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il D.M. del 2 settembre 2021, sulla gestione delle emergenze e sulla formazione antincendio nei luoghi di lavoro, che ha modificato il precedente D.M. 10 marzo 1998. Quali le principali novità in materia di formazione?
Denominazione dei corsi antincendio: da Rischio alto a Livello 3, da Rischio medio a Livello 2, da Rischio basso a Livello 1.
Metodologie didattiche: le parti teoriche dei corsi si possono realizzare in presenza o in videoconferenza; le parti pratiche dei corsi sono realizzabili solo in presenza e le esercitazioni pratiche sono OBBLIGATORIE ANCHE PER IL LIVELLO 1.
Articolazione dei corsi:
livello 3
formazione base: modulo teorico 12 ore + modulo pratico 4 ore
aggiornamento ogni 5 anni: modulo teorico 5 ore + modulo pratico 3 ore
livello 2
formazione base: modulo teorico 5 ore + modulo pratico 3 ore
aggiornamento ogni 5 anni: modulo teorico 2 ore + modulo pratico 3 ore
livello 1
formazione base: modulo teorico 2 ore + modulo pratico 2 ore
aggiornamento ogni 5 anni: modulo pratico 2 ore
L’aggiornamento degli addetti antincendio che al 4 ottobre 2022 hanno ricevuto la formazione base o l’aggiornamento da più di 5 anni, è da fare obbligatoriamente entro il 4 ottobre 2023.
Per maggiori informazioni -> Decreto Ministeriale 2 Settembre 2021 Per avere chiarimenti sui nuovi obblighi e consulenze personalizzate sulle vostre esigenze formative scriveteci all'indirizzo info@federservizintegrati.net oppure contattateci al numero 039/2028278.
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